Art. 7

LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

In vigore dal 14 nov 1986
1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera c) del comma 3 dell' e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera c), anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito, sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate. 3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.
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