Art. 6

LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

In vigore dal 14 nov 1986
1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. 2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'; si applica altresì la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.
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