Art. 12
LEGGE 8 novembre 1986, n. 752
In vigore dal 14 nov 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Storico versioni
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