Art. 1
LEGGE 5 luglio 1986, n. 342
In vigore dal 9 ott 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
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