Art. 3

LEGGE 5 luglio 1986, n. 342

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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