Art. 1 · LEGGE 5 luglio 1986, n. 342

Art. 1

LEGGE 5 luglio 1986, n. 342

In vigore dal 9 ott 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 .
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