Art. 3

In vigore dal 5 giu 1986
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire quarantacinque milioni, si provvede a carico del capitolo 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 novembre 1983. — Testo vigente | Portale Normativo