Art. 2

In vigore dal 5 giu 1986
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo