Art. 2
In vigore dal 5 giu 1986
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-05-15;231#art-2