Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 giu 1986
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire quarantacinque milioni, si provvede a carico del capitolo 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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