Art. 3

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

In vigore dal 18 apr 1986
Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi , e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformità alle vigenti disposizioni.
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