Art. 9
LEGGE 26 marzo 1986, n. 86
In vigore dal 18 apr 1986
In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:
a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;
b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all' della presente legge;
c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;
d) adottare i provvedimenti per l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;
e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonchè per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni;
f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando ciò che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni;
g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;
h) approvare i concordati sulle indennità di esproprio;
i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la metà dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;
l) nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;
m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonchè disporre il movimento di personale compartimentale.
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