Art. 2

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

In vigore dal 18 apr 1986
Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici: a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20; b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10. Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.
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