Art. 2
LEGGE 26 marzo 1986, n. 86
In vigore dal 18 apr 1986
Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:
a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;
b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.
Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-26;86#art-2