Protocollo N. 6

Art. 10

In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunità in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, secondo le condizioni di cui agli della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-10-3

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