Protocollo N. 8
Art. 1
In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N. 8
relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1-7