Titolo XII

Art. 35

In vigore dal 12 mar 1987
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell' della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell' della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 2. Le aziende di credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1 giugno e 1 dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. 3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai tributi deliberati dalla Regione Sicilia".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui si riferisce anche alle entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige".

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-35

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