Titolo XII
Art. 38
In vigore dal 28 feb 1986
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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