Titolo XII

Art. 38

In vigore dal 28 feb 1986
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 febbraio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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Art. 38 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986). — Testo vigente | Portale Normativo