Titolo XI

Art. 30

In vigore dal 28 feb 1986
1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente non può superare le lire 30.000 per ricetta. 2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente è fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-bis e 9-ter dell' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-30

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