Titolo X

Art. 25

In vigore dal 28 feb 1986
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. 2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento. 3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.
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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-25

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Art. 25 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986). — Testo vigente | Portale Normativo