Titolo X
Art. 21
In vigore dal 28 feb 1986
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;
b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-21