Protocollo N. 9›Parte SECONDA
Art. 4
In vigore dal 29 dic 1985
Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti
autorità del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-4-4