Art. 4
Protocollo N. 9Parte SECONDA

Art. 4

445 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.
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