Atto›Capo 6
Art. 374
In vigore dal 29 dic 1985
L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell', paragrafi da 1 a 5 della decisione del 21 aprile 1970 è integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986.
La deroga di cui all', punto 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio non influisce sull'importo dei diritti dovuti a norma del primo comma.
La Comunità restituisce alla Repubblica portoghese, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione della Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari sulla base del prodotto nazionale lordo, secondo le seguenti modalità:
- 87% nel 1986,
- 70% nel 1987,
- 55% nel 1988,
- 40% nel 1989,
- 25% nel 1990,
- 5% nel 1991.
La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe al Portogallo per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall', paragrafo 3, lettere b), c) e d) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
Storico versioni
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