Atto

Art. 306

In vigore dal 29 dic 1985
1. Il prezzo di obiettivo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986, è Fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L' si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non può essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Portogallo è diminuito di un importo pari: - all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, e - all'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L' si applica all'aiuto forfettario di cui all' del regolamento (CEE) n. 1117/78.
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Art. 306 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo