Atto›Sez. 7
Art. 302
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli si applicano al prezzo di intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola.
Tuttavia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, l'importo compensativo è corretto dell'incidenza del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio.
2. Per lo zucchero greggio e per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all', paragrafo 1, lettera b), nonché per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione, comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunità nella su composizione attuale, e il Portogallo.
In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
Storico versioni
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