AttoSez. II

Art. 181

In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Iugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonché agli altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato 11 del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunità e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra il Regno di Spagna e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
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Art. 181 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo