Atto›Sez. II
Art. 180
In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora i protocolli di cui all', paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione.
In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte del Regno di Spagna ai paesi di cui all'.
2. Per quanto concerne le misure di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:
i) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o del Regno di Spagna, le misure che la Comunità prenderà prevederanno in ogni caso l'applicazione da parte del Regno di Spagna, dalla data dell'adesione, del trattamento della nazione più favorita ai paesi terzi contraenti preferenziali o associati della Comunità e terranno ugualmente conto del regime che i paesi terzi in questione applicheranno a tale data al Regno di Spagna.
ii) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi diversi da quelli indicati nel punto i), per l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 la Comunità si baserà sulle misure transitorie e sugli adattamenti convenuti in seno alla conferenza e terrà eventualmente conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi terzi in questione.
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