Atto›Sez. II
Art. 179
In vigore dal 29 dic 1985
1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica le disposizioni degli accordi di cui all'.
Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi.
2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunità, di un regime comune per le sue relazioni con ogni paese terzo contraente, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli stati membri.
3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell' non comportano in nessun settore la concessione, da parte del Regno di Spagna a detti paesi, di un trattamento più favorevole di quello applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale.
In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunità nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell', per un identico periodo.
4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell' non comportano l'applicazione, da parte del Regno di Spagna nei confronti di detti paesi di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell' per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Spagna in provenienza da altri paesi terzi.
Storico versioni
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