Allegato

Art. 15

In vigore dal 28 dic 1985
Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sarà steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso è sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Presidente della commissione esaminatrice trasmetterà alle autorità nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale.
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