Allegato
Art. 10
In vigore dal 28 dic 1985
Per decisione speciale della commissione esaminatrice, un allievo può essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente Costatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto e viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;764#art-a-10