Allegato

Art. 5

Oggetto delle prove

In vigore dal 28 dic 1985
Oggetto delle prove 1) Le prove della Licenza liceale europea si svolgono su materie insegnate nel 6° e 7° anno, e in particolare su: - la lingua di base - la prima lingua stranera - almeno una delle opzioni scelte dall'alunno - una delle componenti delle scienze umane: storia o geografia - una materia di carattere scientifico. Il numero di prove scritte è di almeno 4 e di 6 al massimo; Il numero di prove orali è di almeno 3 di 5 al massimo. 2) Per valutare i risultati dei candidati, la commissione esaminatrice prende in considerazione, secondo modalità adottate dal Consiglio superiore: - le prove finali - un voto preliminare basato sui risultati precedenti. 3) Le prove finali sono in parte scritte e in parte orali. I voti sono espressi con cifre da 0 a 10; 10 rappresenta il voto più elevato. Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente. 4) Per essere promosso l'alunno deve avere ottenuto la media del 60 per cento nell'insieme delle materie. Il Consiglio superiore può anche stabilire dei minimi che devono essere conseguiti in talune materie.
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