Allegato
Art. 15
19 / 24In vigore dal 28 dic 1985
Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sarà steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso è sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Il Presidente della commissione esaminatrice trasmetterà alle autorità nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;764#art-a-15