Art. 5
In vigore dal 24 ott 1985
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 ottobre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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