Art. 4
In vigore dal 24 ott 1985
Qualora la domanda di cui al precedente contenga dichiarazioni non conformi al vero, è irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato.
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