Art. 2
In vigore dal 24 ott 1985
Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente , ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata, opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1 luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975, nonché, per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente , anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-16;554#art-2