Art. 7

LEGGE 26 settembre 1985, n. 482

In vigore dal 1 ott 1985
La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell', sarà effettuata nell'anno 1986 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso ; nell'anno 1987 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennità e le altre somme percepite negli anni successivi. Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1 gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo è emesso.
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