Art. 2

LEGGE 26 settembre 1985, n. 482

In vigore dal 6 giu 1991
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente: "Art. 14 - Indennità di fine rapporto. - Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza. Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF". Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(1)
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