Art. 6
LEGGE 26 settembre 1985, n. 482
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 26 settembre 1985, n. 482
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Sui capitali liquidati per polizze vita (esclusi i casi di morte) le compagnie assicurative devono applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% con obbligo di rivalsa. Tale prelievo si calcola sulla differenza tra il capitale erogato e i premi riscossi, con una riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo se il pagamento avviene dopo almeno dieci anni dalla stipula. Le somme percepite a seguito del decesso dell'assicurato sono invece totalmente esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. Le imprese di assicurazione devono versare mensilmente le ritenute operate e presentare un'apposita dichiarazione annuale.
La norma disciplina il trattamento fiscale dei capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una specifica ritenuta a titolo di imposta sui rendimenti ed esentando espressamente i capitali erogati in caso di morte dell'assicurato.
Si applica alle imprese di assicurazione che erogano le somme e ai soggetti beneficiari di capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita.
Un cittadino riscatta una polizza vita dopo dodici anni di versamenti: la compagnia calcola il guadagno sottraendo i premi versati dal capitale da liquidare e riduce tale base imponibile del 4% (due anni oltre il decimo). Sull'importo così calcolato l'assicurazione trattiene il 12,5% e versa la somma all'erario per conto del beneficiario.
Le imprese di assicurazione devono operare la ritenuta del 12,5%, versarla alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di effettuazione e presentare annualmente entro il 30 aprile la dichiarazione con i dati dei capitali corrisposti, delle ritenute e delle relative basi di calcolo.
Viene sostituito l'ultimo comma dell'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, stabilendo che i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta locale sui redditi (ILOR).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.