Art. 6

LEGGE 26 settembre 1985, n. 482

In vigore dal 1 gen 2001
Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate. L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
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In sintesi

Sui capitali liquidati per polizze vita (esclusi i casi di morte) le compagnie assicurative devono applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% con obbligo di rivalsa. Tale prelievo si calcola sulla differenza tra il capitale erogato e i premi riscossi, con una riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo se il pagamento avviene dopo almeno dieci anni dalla stipula. Le somme percepite a seguito del decesso dell'assicurato sono invece totalmente esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. Le imprese di assicurazione devono versare mensilmente le ritenute operate e presentare un'apposita dichiarazione annuale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il trattamento fiscale dei capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una specifica ritenuta a titolo di imposta sui rendimenti ed esentando espressamente i capitali erogati in caso di morte dell'assicurato.

A chi si applica

Si applica alle imprese di assicurazione che erogano le somme e ai soggetti beneficiari di capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita.

Esempio pratico

Un cittadino riscatta una polizza vita dopo dodici anni di versamenti: la compagnia calcola il guadagno sottraendo i premi versati dal capitale da liquidare e riduce tale base imponibile del 4% (due anni oltre il decimo). Sull'importo così calcolato l'assicurazione trattiene il 12,5% e versa la somma all'erario per conto del beneficiario.

Adempimenti e conseguenze

Le imprese di assicurazione devono operare la ritenuta del 12,5%, versarla alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di effettuazione e presentare annualmente entro il 30 aprile la dichiarazione con i dati dei capitali corrisposti, delle ritenute e delle relative basi di calcolo.

Cosa è cambiato

Viene sostituito l'ultimo comma dell'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, stabilendo che i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta locale sui redditi (ILOR).

Domande frequenti

Come sono tassati i capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato?I capitali percepiti a seguito del decesso dell'assicurato sono esenti sia dall'imposta sul reddito delle persone fisiche sia dall'imposta locale sui redditi.
A quanto ammonta la ritenuta e su quale base viene calcolata?La ritenuta è pari al 12,5% e si applica sulla differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, con un abbattimento del 2% per ogni anno successivo al decimo se sono trascorsi almeno dieci anni dalla conclusione del contratto.
Quali scadenze devono rispettare le imprese di assicurazione per il versamento e la dichiarazione?Devono versare le ritenute alla sezione di tesoreria provinciale entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello del prelievo e presentare la dichiarazione annuale entro il 30 aprile.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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