Art. 8
LEGGE 8 agosto 1985, n. 455
In vigore dal 1 set 1985
1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.
Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.
3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza.
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