Art. 9

LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

In vigore dal 1 set 1985
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;455#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo