Art. 3

LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

In vigore dal 1 set 1985
Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell' della presente legge è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all' del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non è stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto. Nota all': - Per l'argomento dell'art. 31 della legge n. 312/1980 v. nelle note all', comma 1. - L' del D.L. n. 283/1981 è composto di due commi: per il testo del primo comma v. nella nota all', comma 1; il secondo comma si riferisce al personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia.
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