Art. 1
LEGGE 8 agosto 1985, n. 455
In vigore dal 1 set 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.
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