Art. 1 · LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

Art. 1

LEGGE 8 agosto 1985, n. 455

In vigore dal 1 set 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.
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