Art. 9

LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

In vigore dal 4 apr 2001
Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere: 1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti , terzo comma , nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; 2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente , provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
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