Art. 9
LEGGE 8 agosto 1985, n. 443
In vigore dal 4 apr 2001
Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti
, terzo comma
, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente , provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
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