Art. 2
LEGGE 8 agosto 1985, n. 443
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-08-08;443#art-2
LEGGE 8 agosto 1985, n. 443
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443#art-2
L'imprenditore artigiano è colui che gestisce personalmente, professionalmente e come titolare l'impresa artigiana, assumendosene tutti i rischi, oneri e responsabilità di direzione. Per essere tale, deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, all'interno del processo produttivo. La legge garantisce la libertà di accesso e di esercizio dell'attività artigiana, facendo salve le norme statali specifiche. Infine, qualora si tratti di attività particolari che richiedono una preparazione specifica a tutela degli utenti, l'imprenditore deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge statale.
La norma definisce la figura dell'imprenditore artigiano e ne garantisce la libertà di accesso ed esercizio, tutelando al contempo gli utenti attraverso requisiti specifici per particolari attività.
Si applica a chi intende avviare o esercitare l'attività di imprenditore artigiano in qualità di titolare dell'impresa.
Un falegname apre la propria bottega come titolare, gestendola in prima persona e assumendosi i rischi di impresa. Lavora prevalentemente al banco da lavoro creando manufatti e, dovendo svolgere lavorazioni particolari disciplinate da norme statali a tutela dei clienti, possiede le necessarie qualifiche tecnico-professionali.
L'imprenditore deve assumere la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi di gestione, svolgere prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per particolari attività.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.