Art. 4

LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

In vigore dal 8 set 1985
Limiti dimensionali L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. NOTE Nota all', secondo comma, punto 1): La legge 19 gennaio 1955, n. 25, concerne: "Disciplina dell'apprendistato". Nota all', secondo comma, punto 2): La legge 18 dicembre 1973, n. 877, concerne: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio".
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In sintesi

L'articolo fissa il numero massimo di dipendenti e apprendisti ammessi nelle imprese artigiane a seconda del settore di attività (non in serie, in serie non del tutto automatizzata, lavorazioni artistiche/tradizionali/su misura, trasporti, costruzioni edili). Per molti settori è consentito aumentare il limite massimo complessivo solo se i lavoratori aggiuntivi sono apprendisti. Il personale deve essere diretto personalmente dall'imprenditore o dai soci. La disposizione specifica inoltre precise regole di conteggio: non si calcolano per due anni gli ex apprendisti qualificati mantenuti in servizio, i lavoratori a domicilio entro certi limiti e i portatori di handicap. Vengono invece inclusi i dipendenti di qualunque mansione, i familiari che lavorano in modo prevalente e professionale e i soci lavoratori (tranne uno).

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i limiti dimensionali massimi del personale dipendente per poter qualificarsi ed operare come impresa artigiana. Lo scopo è preservare la natura artigianale dell'attività basata sulla direzione personale dell'imprenditore o dei soci.

A chi si applica

Si applica agli imprenditori artigiani, ai soci e alle imprese artigiane che impiegano personale dipendente.

Esempio pratico

Un'impresa edile artigiana ha 10 dipendenti, di cui 4 apprendisti. Decide di assumere altri 4 lavoratori: potrà farlo rimanendo nei limiti della qualifica artigiana solo se tutti e 4 i nuovi assunti sono apprendisti, raggiungendo così la soglia massima consentita di 14 unità.

Adempimenti e conseguenze

Il personale dipendente deve essere diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci e non deve superare i tetti massimi dimensionali stabiliti per ciascuna categoria.

Domande frequenti

Come vengono conteggiati i soci che lavorano nell'impresa artigiana?Vengono conteggiati tutti i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, ad eccezione di uno.
I portatori di handicap vengono calcolati nel limite dei dipendenti?No, il testo stabilisce espressamente che i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali non sono computati nel calcolo dei limiti.
Qual è il limite massimo di dipendenti per le imprese che lavorano in serie?Per le imprese che lavorano in serie (non del tutto automatizzate) il limite è di 9 dipendenti, compresi massimo 5 apprendisti, elevabile fino a 12 solo se le unità aggiuntive sono apprendisti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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