Art. 5

LEGGE 8 agosto 1985, n. 430

In vigore dal 6 set 1985
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi nel triennio 1985-1987, di cui lire 88 miliardi nell'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 87 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)" e, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni fino al 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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