Art. 2
LEGGE 8 agosto 1985, n. 430
In vigore dal 6 set 1985
1. Per l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunità europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
NOTE
Nota all', comma 3:
Il testo vigente dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", è il seguente:
"Art. 13. (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario o speciale".
Storico versioni
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