Art. 4
LEGGE 8 agosto 1985, n. 430
In vigore dal 12 giu 1986
1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1 aprile 1986.
2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
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