Art. 9
LEGGE 30 luglio 1985, n. 404
In vigore dal 27 ago 1985
Locazione finanziaria
1. I contributi previsti dagli della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli.
2. In tal caso, i contributi sono concessi in conto canoni in valore equivalente ai contributi di cui agli previsti per l'acquisto dei veicoli stessi.
3. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti.
Storico versioni
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