Art. 7
LEGGE 30 luglio 1985, n. 404
In vigore dal 27 ago 1985
Modalità di determinazione del contributo
per la sostituzione di autoveicoli
Il contributo di cui al precedente è concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell', comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.
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